AITI TOSCANA
AITI    Associazione Italiana Traduttori e Interpreti
Membro della Fédération Internationale des Traducteurs F.I.T.
Sezione Toscana

 

AITI Nazionale

 

 


 


AITI Toscana


 

 



Fédération Internationale des Traducteurs

 

RACCOMANDAZIONE DI NAIROBI

 

 

 

 

 

 


 Platone - Peri nomothesias


REGOLAMENTO

Ai sensi dell’art. 25, quinto comma, dello Statuto nazionale dell’Associazione Italiana Interpreti Traduttori (AITI), è costituita la Sezione Toscana che si è disciplinata con un proprio regolamento, qui di seguito precisato.

  • 1. Scopi

Come da art. 3 dello Statuto nazionale, l’AITI Sez. Toscana, incoraggia la circolazione delle idee e l’attività di studio e di ricerca nel campo della traduzione e dell’interpretariato, secondo le modalità indicate ai punti a) e b) di detto art. 3.

Promuove inoltre iniziative volte ad una miglior qualificazione dei traduttori e degli interpreti, nonché al loro inserimento nella realtà economica e culturale della Toscana. A tale fine, e in coerenza con l’art. 4 dello Statuto nazionale, punto b), include fra i suoi obiettivi l’organizzazione di convegni o seminari di studio sponsorizzati anche da associazioni perseguenti fini di lucro, con la clausola che programma e criteri operativi di detti convegni o seminari di studio siano affidati alla Sezione Toscana dell’AITI, e approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

  • 2. Sede e rappresentanza

La Sezione Toscana dell’AITI ha sede presso la Presidenza Regionale e il Presidente ne ha rappresentanza. Con deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale la sede dell’Associazione può essere trasferita altrove.

  • 3. Fondi

Le entrate della Sezione sono costituite da:

a) quote associative ordinarie e straordinarie pagate dai soci;

b) finanziamenti;

c) donazioni.

Il bilancio preventivo destinerà i fondi secondo le seguenti voci:

- spese ordinarie;

- spese straordinarie.

Le spese ordinarie sono tutte quelle necessarie per il regolare funzionamento dell’Associazione compresa la pubblicazione del bollettino regionale e la partecipazione del Presidente o suo delegato alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. Sono straordinarie tutte le spese di rappresentanza, pubblicità e attività che si rendano utili o necessarie per il conseguimento degli scopi sociali e, a seconda del caso, deliberate dal Consiglio Direttivo Regionale o dall’Assemblea.

  • 4. Soci

La Sezione Toscana ha quattro categorie di soci: ordinari, praticanti, onorari e aggregati, secondo i requisiti precisati all’art. 5 dello Statuto nazionale.

Si prevede anche l’amissione a socio "per chiara fama".

I soci concorrono alle spese dell’Associazione in conformità con le modalità precisate all’art. 7 dello Statuto nazionale.

  • 5. Perdita della qualità di Socio

Per decesso, oltre che per dimissioni, per decadenza, esclusione ed espulsione, secondo le modalità previste all’art. 9 dello Statuto nazionale.

Il socio decaduto può essere riammesso secondo le modalità di cui all’art. 9 dello Statuto nazionale.

  • 6. Ammissioni

SOCI ORDINARI:

Gli iscritti alla categoria dei soci ordinari sono distinti a seconda dell’attività svolta così come dichiarata e documentata nel curriculum vitae. Possono essere:

  •  Traduttori tecnico/scientifici, cioè coloro che traspongono per iscritto un testo da una lingua ad un’altra.

  •  Traduttori per l’Editoria sia letterari sia tecnico-scientifici, cioè coloro che traducono testi destinati alla pubblicazione.

  •  Interpreti simultaneisti, cioè coloro che, operando in una cabina acusticamente isolata dotata di cuffia e microfono, assicurano l’interpretazione in occasione di congressi, conferenze, convegni, riunioni e incontri.

  •  Interpreti di consecutiva, cioè coloro che assicurano l’interpretazione in occasione di congressi, conferenze, convegni, riunioni e incontri utilizzando le tecniche di interpretazione consecutiva come definite a livello internazionale. L’interpretazione consecutiva si effettua in presenza fisica con le parti interessate, l’interprete ascolta, prendendo annotazioni, il discorso dell’oratore e lo traduce fedelmente per brani nell’altra lingua.

  •  Interpreti di conferenza, cioè coloro che svolgono indifferentemente attività di interpretazione simultanea e consecutiva.

  •  Interpreti di trattativa, cioè coloro che assicurano la comunicazione informale per piccoli gruppi di partecipanti con esclusione delle tecniche di simultanea e consecutiva.

Sulla base della documentazione presentata, della frequenza e della qualità dei lavori svolti nonché della congruità dei compensi percepiti, il socio ammesso sarà inserito nella categoria corrispondente. Un socio può figurare in più di una categoria.

La documentazione deve essere formata mediante fatturazioni, certificati di servizio, dichiarazioni dei committenti con referenze.

I requisiti per presentare la domanda di ammissione sono:

       1.   per i traduttori:

Traduttori tecnico/scientifici

  •  diploma di laurea in traduzione conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero diploma di laurea in traduzione equipollente conseguito presso una università straniera, e un’esperienza professionale di almeno un anno comprovata dall’esecuzione di almeno 500 cartelle dattiloscritte;

  • altro diploma di laurea conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero diploma di laurea equipollente conseguito presso una università straniera, ovvero diploma di traduttore e/o interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o istituto universitario o presso scuole di livello superiore per traduttori e interpreti equiparate o riconosciute ai sensi della L. 11.10.1986 n.697, e due anni di esperienza professionale comprovata dall’esecuzione di almeno 1.000 cartelle dattiloscritte;

  • diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera, se equipollente, ovvero diploma di traduttore e/o interprete conseguito alla fine di un corso biennale presso una università o istituto universitario o presso scuole di livello superiore per traduttori e interpreti equiparate o riconosciute ai sensi della L. 11.10.1986 n.697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dall’esecuzione di almeno 1.500 cartelle dattiloscritte;

  • diploma di scuola media superiore o equiparato e sei anni di esperienza professionale comprovata dall’esecuzione di almeno 3.000 cartelle dattiloscritte;

I candidati in possesso dei titoli e requisiti rispettivamente richiesti sono ammessi alla prova scritta di idoneità professionale.

Prova scritta

Traduzione di un testo tecnico, scientifico o letterario nella materia scelta dal candidato, lingua di partenza e di arrivo scelte dal candidato, con l’uso del vocabolario/dizionario e di testi di consultazione.

Lunghezza del testo: una cartella (25 righe, 60 battute).

Tempo a disposizione per ogni prova: un’ora e mezza.

Numero massimo di prove per ogni sessione: due

Modalità: le prove si svolgono secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; i testi, sulla base delle richieste del candidato, devono essere scelti possibilmente tra quelli disponibili nella banca testi nazionale e comunque rispettando i criteri indicati dalla Commissione Formazione; i criteri di correzione degli elaborati, predisposti dalla suddetta Commissione, devono essere resi noti ai candidati all’atto della prova; gli elaborati devono essere anonimi e contraddistinti da un codice. Il giudizio sugli elaborati è insindacabile.

Il candidato che non avesse superato la prova scritta potrà ripresentarsi l’anno successivo per combinazioni linguistiche diverse dalle precedenti. La medesima combinazione linguistica della prova non superata potrà essere richiesta solo dopo due anni.

   2. Traduttori per l’editoria

  • Pubblicazione in data recente di almeno due libri di buon livello che siano dello stesso genere (letterario, tecnico o scientifico) e tradotti dalla stessa lingua. E’ richiesta la pubblicazione di due libri per ogni lingua o genere;

  • Ammissione per chiara fama;

  • Spetta al C.D.N. su proposta dei singoli Presidenti Regionali.

 La proposta deve essere presentata per iscritto completa di motivazione e breve curriculum del candidato. La proposta deve pervenire tempestivamente per essere inserita all’Ordine del Giorno della prima riunione utile.

   3. per gli interpreti di simultanea e/o consecutiva

  • diploma di laurea in interpretazione conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero diploma di laurea in interpretazione equipollente conseguito presso una università straniera, e un’esperienza professionale di almeno due anni comprovata dall’effettuazione di almeno 150 giornate di interpretazione di simultanea e/o consecutiva;

  • altro diploma di laurea conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero diploma di laurea equipollente conseguito presso una università straniera, diploma di interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o istituto universitario o presso scuole di livello superiore per traduttori e interpreti equiparate o riconosciute ai sensi della L. 11.10.1986 n.697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dall’effettuazione di almeno 200 giornate di interpretazione di simultanea e/o consecutiva;

  • diploma di scuola media superiore o equiparato e sei anni di esperienza professionale comprovata dall’effettuazione di almeno 400 giornate di interpretazione di simultanea e/o consecutiva;

 In base alla documentazione prodotta, gli interpreti saranno distinti in simultaneisti o consecutivisti. L’interprete che documenti un equivalente numero di giornate per ambedue le specialità (simultanea e consecutiva) sarà inserito nell’elenco degli interpreti di conferenza.

    4. per gli interpreti di trattativa

  • diploma universitario di traduttore interprete almeno biennale conseguito presso una università italiana o straniera, se equipollente, o rilasciato da altre scuole di livello superiore per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n.697, ovvero diploma di Laurea in discipline diverse rilasciato da Università italiane o straniere, e due anni di esperienza professionale comprovata dall’effettuazione di almeno 150 giornate di interpretazione di trattativa;

  • diploma di scuola media superiore o equiparato e quattro anni di esperienza professionale comprovata dall’effettuazione di almeno 300 giornate di interpretazione di trattativa.

5. Le lingue

  • per le lingue di scarsa diffusione, i requisiti di cui sopra potranno essere derogati con criteri di uniformità sul territorio nazionale.

  • le lingue vengono classificate in: lingua madre o equivalente (lingua A), lingue attive (lingue B) e lingue passive (lingue C).

  • la materia in cui il candidato ha sostenuto la prova scritta, così come la lingua dalla quale (passiva) e nella quale (attiva) si è svolta la prova, saranno indicate in modo evidenziato nel Repertorio Soci, che dovrà specificare, nelle spiegazioni per l’utente, che solo i dati evidenziati sono stati verificati dall’Associazione, mentre tutte le altre indicazioni di lingue e specialità sono sotto la responsabilità personale del singolo Socio.

SOCI PRATICANTI:

Sono richiesti la Laurea in Traduzione o Interpretazione o il Diploma Universitario (triennale) di Traduttore o Interprete

Il passaggio alla categoria dei Soci Ordinari deve avvenire entro i tre anni dall’iscrizione. Il socio praticante deve documentare l’esperienza professionale acquisita nei termini previsti per le varie categorie professionali e, se traduttore, deve sostenere e superare la prova scritta.

SOCI ONORARI:

Spetta al C.D.N. su proposta del Presidente Nazionale o dei singoli Presidenti Regionali.

La proposta deve essere presentata per iscritto completa di motivazione e breve curriculum del candidato.

SOCI AGGREGATI:

Spetta al C.D.N. su proposta dei Presidenti Regionali.

La proposta va presentata per iscritto, motivata e corredata da un dossier illustrativo.

  • 7. Tasse e quote

L’ammontare della tassa di iscrizione per i nuovi soci e delle quote associative viene fissato annualmente dall’Assemblea regionale ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo Regionale.

I pagamenti vanno effettuati alla Tesoreria Regionale nei termini previsti dallo Statuto (art. 7) e secondo la procedura indicata dal Consiglio Direttivo Regionale con lettera circolare ai soci.

I soci onorari non sono tenuti al versamento della quota.

Dopo la scadenza del 31 marzo, i soci che non abbiano provveduto al versamento della quota devono essere informati del loro stato di morosità con lettera semplice; coloro che alla data dell’Assemblea annuale risultino ancora morosi sono sospesi daI diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione.

Qualora al 31 dicembre dell’anno di riferimento non abbiano ancora provveduto a regolare la propria posizione sono considerati decaduti

  • 8. Doveri dei Soci

Fermo restando l’obbligo di osservanza dei doveri di cui all’art. 8 dello Statuto, i soci sono tenuti anche a:

- osservare lo Statuto, il Regolamento nazionale, quello regionale e le delibere degli organi sociali;

- cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli stessi;

- provvedere al pagamento di tasse e quote ordinarie e straordinarie entro i termini stabiliti;

- provvedere entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale all’invio della dichiarazione di non incompatibilità con l’art. 5 dello Statuto.

  • 9. Organi della Sezione Regionale

Gli organi dell’AITI Toscana sono:

- l’Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Vicepresidente;

- il Tesoriere

  • 10. Assemblea

L’Assemblea dei soci è composta da tutti i soci della Sezione Toscana dell’AITI.

L’Assemblea è l’organo sovrano della Sezione AITI Toscana e si riunisce in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria su convocazione del Presidente o qualora ne faccia domanda almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione viene effettuata dal Presidente con apposito invito che deve specificare luogo, data, ora e ordine del giorno; tale invito deve essere spedito ai soci almeno 10 giorni prima della data stabilita.

L’ordine del giorno è preparato dal Consiglio Direttivo Regionale per l’Assemblea ordinaria e da coloro i quali la richiedono per l’Assemblea straordinaria.

Ogni socio può proporre argomenti da inserire nell’ordine del giorno in tempo utile perché tale proposta venga pubblicizzata.

Spetta all’Assemblea:

a) deliberare in merito all’indirizzo ed all’attività della Sezione;

b) recepire ed adattare alla situazione locale le decisioni prese dagli organi nazionali;

c) decidere, ai sensi delle disposizioni transitorie di attuazione dello Statuto nazionale, art. 25, primo comma, quale regime fiscale adottare;

d) approvare il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Tesoriere;

e) eleggere il Consiglio Direttivo Regionale formato da almeno 7 membri;

f) decidere l’eventuale aumento della quota associativa regionale.

Spetta all’Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche del presente regolamento e su quant’altro all’ordine del giorno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

  • 11. Validità delle Assemblee

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente e rappresentata per delega la maggioranza semplice (50% più 1) dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i due terzi e in seconda convocazione un terzo dei soci aventi diritto a voto.

  • 12. Rappresentanza in Assemblea

I soci in regola con il pagamento delle quote hanno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altro socio avente diritto a voto al quale conferiscono una delega scritta. Un socio non può detenere più di tre deleghe.

  • 13. Votazioni

Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano; le espressioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali sono invece a scrutinio segreto.

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento delle quote dell’anno precedente, sulla base di un apposito elenco stilato dal tesoriere.

Le delibere dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere dell’Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti.

  • 14. Elezioni

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni tre anni nel corso dell’Assemblea ordinaria.

Ogni socio ordinario può avanzare la propria candidatura che deve essere presentata per iscritto al Presidente uscente entro il 31 marzo dell’anno di scadenza del mandato del Consiglio in carica. Il giorno delle elezioni, l’Assemblea nomina una Commissione Elettorale composta da un membro del Consiglio Direttivo Regionale e da due soci che non siano candidati.

Le votazioni si svolgono per scrutinio segreto su schede appositamente predisposte e controfirmate da un membro della Commissione elettorale.

Alla chiusura del seggio la Commissione procede allo spoglio palese e stila il verbale delle elezioni: risultano eletti quei candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

  • 15. Consiglio Direttivo Regionale: Riunioni - Poteri - Funzioni

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere; rimane in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo esegue le direttive dell’Assemblea, prepara l’ordine del giorno per la convocazione dell’Assemblea e decide su questioni urgenti facendosi dovere di riferire in tempi brevi all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere, nonché gli altri componenti il Consiglio Direttivo, decadono dalla carica:

- per decesso

- per scadenza del mandato

- per dimissioni

- per perdita della qualità di socio

- per mozione di sfiducia motivata presentata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e approvata dall’Assemblea a maggioranza semplice.

In caso di decadenza, subentra il primo dei non eletti; si procede a nuove elezioni solo se decade tutto il Consiglio Direttivo Regionale.

  • 16. Cariche sociali

 a) Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione     Regionale.

In conformità con le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Regionale rappresenta l’AITI Toscana nei suoi rapporti con l’associazione nazionale e nei confronti della realtà socio-culturale della regione; dirige l’attività della Sezione Regionale; coordina l’attività del Consiglio Direttivo.

Presiede, assistito dal Segretario, tutte le riunioni e - sempre in conformità con le delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo Regionale - nomina tutte le commissioni che si rendano necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.

Fa parte di diritto di tutte le Commissioni.

Ha potere di firma sul conto corrente bancario intestato all’Associazione, fermo restando il vincolo di consultare gli altri componenti del Consiglio Direttivo Regionale per qualsiasi prelievo destinato a copertura di spese al di fuori della gestione ordinaria.

b) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e ne esercita le funzioni in caso di vacanza della carica.

c) Il Tesoriere provvede all’amministrazione del patrimonio e dei fondi della Sezione Regionale in esecuzione del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea e/o delle delibere del Consiglio Direttivo Regionale.

Cura le entrate e le uscite.

Predispone il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale da porre a disposizione del Consiglio Direttivo Regionale, unitamente alle scritture contabili almeno 15 gg. prima dell’Assemblea regionale.

Sottopone i bilanci e la relazione all’esame del Consiglio Direttivo Regionale e all’approvazione dell’Assemblea.

Deposita i fondi presso una banca approvata dal Consiglio Direttivo Regionale e ha potere di firma.

Può nominare un vicetesoriere scelto fra i Consiglieri eletti.

  • 17. Il Segretario

Il Segretario viene scelto dal Presidente tra i Consiglieri eletti o tra i soci ordinari e può essere sostituito, sentito il parere del Consiglio Direttivo Regionale.

Custodisce tutti i documenti dell’Associazione, redige i verbali di tutte le riunioni ufficiali e cura la corrispondenza.

  • 18. Commissioni

L’attività della AITI Toscana si articolerà in Commissioni. Ove possibile, è auspicabile che l’incarico di coordinatore di ogni commissione coincida con quello di membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare speciali gruppi di lavoro per singole iniziative, i quali saranno tenuti a presentare una relazione sul lavoro svolto ad una riunione del Consiglio Direttivo aperta ai soci. L’attività delle commissioni dovrà inoltre essere regolamentata dall’art. 25, comma 8, delle norme transitorie dello Statuto nazionale.

19. Disciplina degli Iscritti

I soci che si rendano inadempienti agli obblighi di cui all’art. 8 dello Statuto, nonché all’art. 8 del presente Regolamento, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio Direttivo Regionale e su iniziativa dello stesso.

Le sanzioni sono pronunciate dal Consiglio Direttivo Regionale previa audizione dell’interessato. Esse sono:

1) l’avvertimento,

2) la censura,

3) la proposta di esclusione ex art. 9 comma 5 dello Statuto,

L’avvertimento si infligge nei casi di abusi o di mancanza di lieve entità. È rivolto oralmente dal Presidente e se ne redige verbale

La censura si infligge nei casi di abusi o di mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

Il cumulo delle sanzioni di cui ai nn. 1 e 2 può dar luogo alla deliberazione della proposta di cui
al n. 3.

Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l’interessato sia stato invitato con raccomandata A/R a comparire davanti al Consiglio Direttivo Regionale per presentare le proprie discolpe. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta, devono essere motivati e notificati entro 30 gg. dall’adozione.

  • 20. Emendamenti

Il presente Regolamento può essere emendato con la maggioranza qualificata degli aventi diritto a voto in sede di Assemblea straordinaria, purché l’argomento sia all’ordine del giorno.

  • 21. Scioglimento

In caso di scioglimento della Sezione regionale ex art. 25 dello Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale. nomina un liquidatore che provvede alla destinazione da dare alle attività patrimoniali e al reperimento dei fondi necessari per coprire eventuali passività.

  • 22. Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto.

 

Fondata nel 1950, l'Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI) è un sodalizio senza scopo di lucro di traduttori e interpreti professionisti.

L'AITI è membro fondatore della Fédération Internationale des Traducteurs (FIT), organismo non governativo che intrattiene relazioni formali di consultazione con l'UNESCO, formato da oltre sessanta Associazioni nazionali di traduttori e interpreti.

AITI - Founding member (1954) of the
International Federation of Translators (FIT)


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