Platone - Peri nomothesias

REGOLAMENTO
Ai sensi dell’art. 25, quinto comma, dello Statuto nazionale dell’Associazione Italiana
Interpreti Traduttori (AITI), è costituita la Sezione Toscana che si è
disciplinata con un proprio regolamento, qui di seguito precisato.
La "Sezione Regionale Toscana della Associazione Italiana Traduttori e Interpreti (AITI)"
(di seguito indicata come "AITI Toscana") è un’associazione professionale senza fini
di lucro, costituita ai sensi dell'art. 25 dello Statuto AITI.
AITI Toscana ha sede presso la presidenza regionale; il presidente ha la rappresentanza
dell’associazione. Con deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale (CDR) la sede
può essere trasferita altrove.
AITI Toscana persegue gli scopi indicati dall'art.3 dello Statuto AITI.
Le entrate della sezione sono costituite da:
- quote associative ordinarie e straordinarie
- finanziamenti
- donazioni.
Il bilancio preventivo destinerà i fondi alle seguenti voci:
- spese ordinarie
- spese straordinarie.
Le spese ordinarie sono tutte quelle necessarie per la normale attività dell’Associazione, incluse
l’eventuale pubblicazione di un bollettino regionale e la partecipazione del Presidente o di
un suo delegato alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale (CDN). Sono straordinarie
tutte le spese per rappresentanza o pubblicità e per altre attività utili o necessarie per il
conseguimento degli scopi sociali; tali spese possono essere deliberate, a seconda dei casi, dal
CDR o dall'assemblea dei soci.
Secondo l'art. 5 dello Statuto AITI gli iscritti ad AITI Toscana possono essere:
- soci ordinari
- soci praticanti
- soci onorari
- soci aggregati.
Per la documentazione e i requisiti si fa espresso riferimento a quanto stabilito
dagli articoli 5 e 6 dello Statuto AITI vigente e dalle relative disposizioni del
Regolamento Nazionale. Tutti i documenti possono essere prodotti in carta libera.
Si rimanda all'Art. 7 dello Statuto AITI. L'ammontare della tassa di iscrizione per i nuovi
soci e delle quote associative viene stabilito dall'assemblea regionale ordinaria su proposta
del CDR. I versamenti vanno effettuati alla tesoreria regionale nei termini previsti dallo
Statuto (art. 7) e secondo le procedure indicate dal CDR con lettera circolare ai soci. Dopo la
scadenza del 31 marzo, i soci che non abbiano provveduto al versamento della quota devono
essere informati del loro stato di morosità con lettera semplice; coloro che alla data
dell'assemblea annuale risultino ancora morosi sono sospesi dal diritto di usufruire dei servizi
dell'Associazione. Qualora al 31 dicembre dell'anno di riferimento non abbiano ancora
provveduto a regolare la propria posizione sono considerati decaduti.
Fermo restando l'obbligo di osservanza dei doveri di cui all'art. 8 dello Statuto, i soci sono
tenuti anche a:
- osservare lo Statuto AITI, il Regolamento Nazionale e regionale, il Codice Deontologico e le delibere degli organi sociali
- cooperare per il raggiungimento degli scopi sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli stessi
- provvedere al pagamento delle quote ordinarie e straordinarie entro i termini stabiliti
- provvedere entro i termini stabiliti dal CDR all'invio della dichiarazione di non incompatibilità con l'art. 5, u.c.,
dello Statuto.
- Art. 9 - Perdita della qualità di socio
Si rimanda all'art. 9 dello Statuto.
- Art. 10 - Organi della Sezione Regionale
Gli organi di AITI Toscana sono i seguenti:
- Assemblea regionale
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Tesoriere
- Collegio dei sindaci e probiviri.
Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
L'assemblea generale regionale è costituita da tutti i soci e si riunisce in via ordinaria almeno
una volta l'anno entro il 31 marzo e in via straordinaria su richiesta del CDR o di un terzo
dei soci in regola con il pagamento delle quote.
L'avviso di convocazione viene diramato dal Presidente per iscritto, anche per via telematica,
almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione e deve contenere giorno, ora e luogo
nonché l'ordine del giorno (OdG).
L'assemblea ordinaria discute e delibera:
- sulla relazione del Presidente
- sul bilancio consuntivo e preventivo nonché sulla relazione annuale del Tesoriere
- su qualsiasi argomento messo all'OdG.
L'assemblea straordinaria discute e delibera:
- sulle modifiche al regolamento regionale
- su quant'altro ritenuto necessario dal CDR.
- Art. 13 - Validità delle assemblee
L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega
la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero
degli intervenuti.
L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per
delega almeno 2/3 e in seconda convocazione 1/3 dei soci aventi diritto al voto.
- Art. 14 - Rappresentanza in assemblea
I soci in regola con il pagamento delle quote hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea
da altro socio avente diritto al voto, al quale conferiscono delega scritta. Un socio non può
detenere più di tre deleghe.
Le votazioni avvengono di regola per alzata di mano, le espressioni di voto per il rinnovo delle
cariche sociali sono invece a scrutinio segreto. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il
pagamento delle quote dell'anno precedente e i nuovi soci, sulla base di un apposito elenco
stilato dal tesoriere.
Le delibere dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e
votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
Le delibere dell'assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3.
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo ogni tre anni nel corso
dell'Assemblea ordinaria. Ogni socio ordinario può avanzare la propria candidatura. I soci che
desiderano far parte del CDR o del collegio dei sindaci e probiviri dovranno presentare la
propria candidatura e il proprio curriculum, mediante comunicazione al presidente regionale,
almeno 15 giorni prima dell’assemblea.
Nel giorno delle elezioni, l'assemblea nomina una commissione elettorale composta da tre soci
che non siano candidati.
Le votazioni si svolgono per scrutinio segreto su schede appositamente predisposte e controfirmate
da un membro della commissione elettorale.
Alla chiusura del seggio la commissione procede allo spoglio palese e stila il verbale delle elezioni:
risultano eletti quei candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
I neo eletti si riuniscono a breve dopo la seduta elettorale per procedere alla distribuzione delle
cariche, che assumeranno il primo giorno del mese successivo. Fino a quella data potranno
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del CDR uscente.
- Art. 17 - Consiglio Direttivo Regionale
Il CDR resta in carica 3 anni. E’ composto da presidente, vice presidente, tesoriere e altri soci
eletti dall’assemblea regionale, secondo l’art. 16 del presente regolamento, per un totale di 5
membri. Il CDR si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l’anno su convocazione del
Presidente e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei consiglieri
lo ritengano opportuno. La riunione può aver luogo anche mediante mezzi telematici.
Le riunioni del CDR sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.
Le delibere sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il consigliere che non intervenga, salvo valido e comprovato motivo, a tre sedute consecutive è
ritenuto decaduto. Qualora per dimissioni o altra ragione si renda vacante un posto di consigliere,
subentra il primo dei non eletti.
- Art. 18 - Funzioni del Consiglio Direttivo Regionale
Il CDR discute e delibera:
- sul bilancio consuntivo e preventivo e sulla relazione annuale del tesoriere
- su tutte le questioni relative all'attività della sezione regionale nei limiti dello Statuto, del presente
regolamento e delle direttive generali dell'assemblea nazionale e regionale e del CDN
- sull'ammissione dei soci
- sulla decadenza, esclusione o espulsione dei soci nei termini previsti dall'art. 9 dello Statuto
- su tutte le questioni che ciascuno dei membri riterrà di proporre.
Provvede a dirimere eventuali controversie tra i soci e a suggerire possibili soluzioni in caso di controversie tra soci e terzi.
- Art. 19 - Cariche sociali
a) Il presidente rappresenta legalmente la sezione regionale e ne dirige l'attività in conformità con le
delibere del CDR e dell'assemblea.
Presiede, assistito dal segretario, tutte le riunioni e nomina tutte le commissioni che si rendono
necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.
Fa parte di diritto di tutte le commissioni e ha potere di firma sul conto bancario intestato alla
sezione regionale.
b) Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza dello stesso e ne esercita le
funzioni in caso di vacanza della carica fino alla scadenza del mandato.
c) Il tesoriere provvede all'amministrazione del patrimonio e dei fondi della sezione regionale in
esecuzione del bilancio preventivo approvato dall'assemblea e/o delle delibere del CDR. Cura
le entrate e le uscite.
Predispone il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale da porre a disposizione dei
sindaci unitamente alle scritture contabili almeno 15 giorni prima dell'assemblea regionale.
Sottopone i bilanci e la relazione all'esame del CDR e all'approvazione dell'assemblea.
Deposita i fondi presso una banca approvata dal CDR e ha potere di firma sul conto bancario
intestato alla sezione regionale. Può nominare un vice tesoriere scelto tra i consiglieri eletti.
Il segretario viene scelto dal presidente o dal CDR tra i consiglieri eletti, ove possibile, o tra i
soci. Se nominato all'esterno del CDR non ha diritto di voto in seno al CDR. La sua nomina è
revocabile. Custodisce tutti i documenti dell'Associazione, redige e conserva i verbali di
tutte le riunioni ufficiali e cura la corrispondenza.
- Art. 21 - Collegio dei Sindaci e Probiviri
Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti tra i soci ordinari
in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Al proprio interno deve eleggere un presidente.
I sindaci restano in carica tre anni; intervengono alle riunioni del CDR senza diritto di voto. I
sindaci hanno anche funzioni di probiviri.
Decade dalla carica il sindaco-proboviro che, senza giustificato motivo, non intervenga a due
riunioni consecutive del CDR o dell’assemblea regionale.
Le funzioni dei sindaci-probiviri sono quelle previste dagli artt. 26 e 27 dello Statuto. La
carica di sindaco-proboviro non è cumulabile con altre all'interno della sezione regionale e non
consente di esercitare il voto per delega di altri soci. Qualora, per dimissioni o altro motivo, si
renda vacante un posto di sindaco-proboviro, subentra il supplente eletto con il maggior
numero di voti.
Il presidente, con l'approvazione del CDR, può nominare delle commissioni ad hoc e/o
permanenti, che si rendano necessarie per il perseguimento degli scopi sociali.
Ogni commissione deve avere un responsabile di attività che riferisce al CDR. Gli eventuali
responsabili di sottocommissioni fanno capo alla rispettiva commissione.
- Art. 23 - Disciplina degli iscritti
I soci che si rendano inadempienti agli obblighi di cui all'art. 8 del presente regolamento sono
sottoposti a procedimento disciplinare da parte del CDR su iniziativa dello stesso. Le sanzioni
sono pronunciate dal CDR previa audizione dell'interessato. Esse sono:
- l'avvertimento
- la censura
- la proposta di esclusione (art. 9, comma 4 dello Statuto)
- la proposta di espulsione (art. 9, comma 4 dello Statuto).
L'avvertimento si infligge nei casi di abusi o di mancanze di lieve entità. E' rivolto oralmente
dal presidente e se ne redige verbale.
La censura si infligge nei casi di abusi o di mancanze di grave entità e consiste nel biasimo
formale per la trasgressione accertata.
Il cumulo delle sanzioni di cui ai nn. 1 e 2 può dare luogo alla deliberazione delle proposte di
cui ai nn. 3 e 4.
Nessuna sanzione può essere inflitta senza che l'interessato sia stato invitato con raccomandata
A/R a comparire davanti al CDR per presentare le proprie discolpe. I provvedimenti disciplinari
sono adottati a votazione segreta e devono essere motivati e notificati entro 30 giorni
dall'adozione.
Il presente regolamento può essere modificato dall’assemblea straordinaria con la maggioranza
dei 2/3 dei soci intervenuti, purché l'argomento sia all'OdG.
In caso di scioglimento della sezione regionale ex art. 25 dello Statuto, il CDR nomina un
liquidatore che provvede alla destinazione delle attività patrimoniali e al reperimento dei fondi
necessari per coprire eventuali passività.
- Art. 26 - Disposizioni finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto AITI e
al Codice Civile.
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