
Platone - Peri nomothesias

REGOLAMENTO
Ai sensi dell’art. 25,
quinto comma, dello Statuto nazionale dell’Associazione Italiana
Interpreti Traduttori (AITI), è costituita la Sezione Toscana che si è
disciplinata con un proprio regolamento, qui di seguito precisato.
Come da art. 3 dello
Statuto nazionale, l’AITI Sez. Toscana, incoraggia la circolazione delle
idee e l’attività di studio e di ricerca nel campo della traduzione e
dell’interpretariato, secondo le modalità indicate ai punti a) e b) di
detto art. 3.
Promuove inoltre
iniziative volte ad una miglior qualificazione dei traduttori e degli
interpreti, nonché al loro inserimento nella realtà economica e
culturale della Toscana. A tale fine, e in coerenza con l’art. 4 dello
Statuto nazionale, punto b), include fra i suoi obiettivi l’organizzazione
di convegni o seminari di studio sponsorizzati anche da associazioni
perseguenti fini di lucro, con la clausola che programma e criteri
operativi di detti convegni o seminari di studio siano affidati alla
Sezione Toscana dell’AITI, e approvati dal Consiglio Direttivo
Nazionale.
La Sezione Toscana dell’AITI
ha sede presso la Presidenza Regionale e il Presidente ne ha
rappresentanza. Con deliberazione del Consiglio Direttivo Regionale la
sede dell’Associazione può essere trasferita altrove.
Le entrate della Sezione
sono costituite da:
a) quote associative
ordinarie e straordinarie pagate dai soci;
b) finanziamenti;
c) donazioni.
Il bilancio preventivo
destinerà i fondi secondo le seguenti voci:
- spese ordinarie;
- spese
straordinarie.
Le spese ordinarie sono
tutte quelle necessarie per il regolare funzionamento dell’Associazione
compresa la pubblicazione del bollettino regionale e la partecipazione del
Presidente o suo delegato alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.
Sono straordinarie tutte le spese di rappresentanza, pubblicità e
attività che si rendano utili o necessarie per il conseguimento degli
scopi sociali e, a seconda del caso, deliberate dal Consiglio Direttivo
Regionale o dall’Assemblea.
La Sezione Toscana ha
quattro categorie di soci: ordinari, praticanti, onorari e aggregati,
secondo i requisiti precisati all’art. 5 dello Statuto nazionale.
Si prevede anche l’amissione
a socio "per chiara fama".
I soci concorrono alle
spese dell’Associazione in conformità con le modalità precisate all’art.
7 dello Statuto nazionale.
Per decesso, oltre che
per dimissioni, per decadenza, esclusione ed espulsione, secondo le
modalità previste all’art. 9 dello Statuto nazionale.
Il socio decaduto può
essere riammesso secondo le modalità di cui all’art. 9 dello Statuto
nazionale.
SOCI ORDINARI:
Gli iscritti alla
categoria dei soci ordinari sono distinti a seconda dell’attività
svolta così come dichiarata e documentata nel curriculum vitae. Possono
essere:
-
Traduttori
tecnico/scientifici, cioè coloro che traspongono per iscritto un
testo da una lingua ad un’altra.
-
Traduttori per
l’Editoria sia letterari sia tecnico-scientifici, cioè coloro che
traducono testi destinati alla pubblicazione.
-
Interpreti
simultaneisti, cioè coloro che, operando in una cabina acusticamente
isolata dotata di cuffia e microfono, assicurano l’interpretazione
in occasione di congressi, conferenze, convegni, riunioni e incontri.
-
Interpreti di
consecutiva, cioè coloro che assicurano l’interpretazione in
occasione di congressi, conferenze, convegni, riunioni e incontri
utilizzando le tecniche di interpretazione consecutiva come definite a
livello internazionale. L’interpretazione consecutiva si effettua in
presenza fisica con le parti interessate, l’interprete ascolta,
prendendo annotazioni, il discorso dell’oratore e lo traduce
fedelmente per brani nell’altra lingua.
-
Interpreti di
conferenza, cioè coloro che svolgono indifferentemente attività di
interpretazione simultanea e consecutiva.
-
Interpreti di
trattativa, cioè coloro che assicurano la comunicazione informale per
piccoli gruppi di partecipanti con esclusione delle tecniche di
simultanea e consecutiva.
Sulla base della
documentazione presentata, della frequenza e della qualità dei lavori
svolti nonché della congruità dei compensi percepiti, il socio ammesso
sarà inserito nella categoria corrispondente. Un socio può figurare in
più di una categoria.
La documentazione deve
essere formata mediante fatturazioni, certificati di servizio,
dichiarazioni dei committenti con referenze.
I requisiti per
presentare la domanda di ammissione sono:
1. per i traduttori:
Traduttori
tecnico/scientifici
-
diploma di
laurea in traduzione conseguito presso una università o istituto
universitario italiano, ovvero diploma di laurea in traduzione
equipollente conseguito presso una università straniera, e un’esperienza
professionale di almeno un anno comprovata dall’esecuzione di almeno
500 cartelle dattiloscritte;
-
altro diploma di
laurea conseguito presso una università o istituto universitario
italiano, ovvero diploma di laurea equipollente conseguito presso una
università straniera, ovvero diploma di traduttore e/o interprete
conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o
istituto universitario o presso scuole di livello superiore per
traduttori e interpreti equiparate o riconosciute ai sensi della L.
11.10.1986 n.697, e due anni di esperienza professionale comprovata
dall’esecuzione di almeno 1.000 cartelle dattiloscritte;
-
diploma di traduttore
interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una
università italiana o straniera, se equipollente, ovvero diploma di
traduttore e/o interprete conseguito alla fine di un corso biennale
presso una università o istituto universitario o presso scuole di
livello superiore per traduttori e interpreti equiparate o
riconosciute ai sensi della L. 11.10.1986 n.697, e tre anni di
esperienza professionale comprovata dall’esecuzione di almeno 1.500
cartelle dattiloscritte;
-
diploma di scuola
media superiore o equiparato e sei anni di esperienza professionale
comprovata dall’esecuzione di almeno 3.000 cartelle dattiloscritte;
I candidati in possesso
dei titoli e requisiti rispettivamente richiesti sono ammessi alla prova
scritta di idoneità professionale.
Prova
scritta
Traduzione di un testo
tecnico, scientifico o letterario nella materia scelta dal candidato,
lingua di partenza e di arrivo scelte dal candidato, con l’uso del
vocabolario/dizionario e di testi di consultazione.
Lunghezza del testo:
una cartella (25 righe, 60 battute).
Tempo a disposizione
per ogni prova: un’ora e mezza.
Numero massimo di prove
per ogni sessione: due
Modalità:
le prove si svolgono secondo criteri uniformi su tutto il territorio
nazionale; i testi, sulla base delle richieste del candidato, devono
essere scelti possibilmente tra quelli disponibili nella banca testi
nazionale e comunque rispettando i criteri indicati dalla Commissione
Formazione; i criteri di correzione degli elaborati, predisposti dalla
suddetta Commissione, devono essere resi noti ai candidati all’atto
della prova; gli elaborati devono essere anonimi e contraddistinti da un
codice. Il giudizio sugli elaborati è insindacabile.
Il candidato che non
avesse superato la prova scritta potrà ripresentarsi l’anno
successivo per combinazioni linguistiche diverse dalle precedenti. La
medesima combinazione linguistica della prova non superata potrà essere
richiesta solo dopo due anni.
2.
Traduttori per l’editoria
-
Pubblicazione in data
recente di almeno due libri di buon livello che siano dello stesso
genere (letterario, tecnico o scientifico) e tradotti dalla stessa
lingua. E’ richiesta la pubblicazione di due libri per ogni lingua o
genere;
-
Ammissione per chiara
fama;
-
Spetta al C.D.N. su
proposta dei singoli Presidenti Regionali.
La proposta deve
essere presentata per iscritto completa di motivazione e breve
curriculum del candidato. La proposta deve pervenire tempestivamente per
essere inserita all’Ordine del Giorno della prima riunione utile.
3.
per gli interpreti di simultanea e/o consecutiva
-
diploma di laurea in
interpretazione conseguito presso una università o istituto
universitario italiano, ovvero diploma di laurea in interpretazione
equipollente conseguito presso una università straniera, e un’esperienza
professionale di almeno due anni comprovata dall’effettuazione di
almeno 150 giornate di interpretazione di simultanea e/o consecutiva;
-
altro diploma di
laurea conseguito presso una università o istituto universitario
italiano, ovvero diploma di laurea equipollente conseguito presso una
università straniera, diploma di interprete conseguito alla fine di
un corso triennale presso una università o istituto universitario o
presso scuole di livello superiore per traduttori e interpreti
equiparate o riconosciute ai sensi della L. 11.10.1986 n.697, e tre
anni di esperienza professionale comprovata dall’effettuazione di
almeno 200 giornate di interpretazione di simultanea e/o consecutiva;
-
diploma di scuola
media superiore o equiparato e sei anni di esperienza professionale
comprovata dall’effettuazione di almeno 400 giornate di
interpretazione di simultanea e/o consecutiva;
In base alla
documentazione prodotta, gli interpreti saranno distinti in
simultaneisti o consecutivisti. L’interprete che documenti un
equivalente numero di giornate per ambedue le specialità (simultanea e
consecutiva) sarà inserito nell’elenco degli interpreti di
conferenza.
4.
per gli interpreti di trattativa
-
diploma universitario
di traduttore interprete almeno biennale conseguito presso una
università italiana o straniera, se equipollente, o rilasciato da
altre scuole di livello superiore per traduttori e interpreti
riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n.697, ovvero
diploma di Laurea in discipline diverse rilasciato da Università
italiane o straniere, e due anni di esperienza professionale
comprovata dall’effettuazione di almeno 150 giornate di
interpretazione di trattativa;
-
diploma di scuola
media superiore o equiparato e quattro anni di esperienza
professionale comprovata dall’effettuazione di almeno 300 giornate
di interpretazione di trattativa.
5.
Le lingue
-
per le lingue di
scarsa diffusione, i requisiti di cui sopra potranno essere derogati
con criteri di uniformità sul territorio nazionale.
-
le lingue vengono
classificate in: lingua madre o equivalente (lingua A), lingue attive
(lingue B) e lingue passive (lingue C).
-
la materia in cui il
candidato ha sostenuto la prova scritta, così come la lingua dalla
quale (passiva) e nella quale (attiva) si è svolta la prova, saranno
indicate in modo evidenziato nel Repertorio Soci, che dovrà
specificare, nelle spiegazioni per l’utente, che solo i dati
evidenziati sono stati verificati dall’Associazione, mentre tutte le
altre indicazioni di lingue e specialità sono sotto la
responsabilità personale del singolo Socio.
SOCI
PRATICANTI:
Sono richiesti la Laurea
in Traduzione o Interpretazione o il Diploma Universitario (triennale) di
Traduttore o Interprete
Il passaggio alla
categoria dei Soci Ordinari deve avvenire entro i tre anni dall’iscrizione.
Il socio praticante deve documentare l’esperienza professionale
acquisita nei termini previsti per le varie categorie professionali e, se
traduttore, deve sostenere e superare la prova scritta.
SOCI
ONORARI:
Spetta al C.D.N. su
proposta del Presidente Nazionale o dei singoli Presidenti Regionali.
La proposta deve essere
presentata per iscritto completa di motivazione e breve curriculum del
candidato.
SOCI
AGGREGATI:
Spetta al C.D.N. su
proposta dei Presidenti Regionali.
La proposta va presentata
per iscritto, motivata e corredata da un dossier illustrativo.
L’ammontare della tassa di iscrizione
per i nuovi soci e delle quote associative viene fissato annualmente
dall’Assemblea regionale ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo
Regionale.
I pagamenti vanno effettuati alla
Tesoreria Regionale nei termini previsti dallo Statuto (art. 7) e
secondo la procedura indicata dal Consiglio Direttivo Regionale con
lettera circolare ai soci.
I soci onorari non sono tenuti al
versamento della quota.
Dopo la scadenza del 31 marzo, i soci
che non abbiano provveduto al versamento della quota devono essere
informati del loro stato di morosità con lettera semplice; coloro che
alla data dell’Assemblea annuale risultino ancora morosi sono sospesi
daI diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione.
Qualora al 31 dicembre dell’anno di
riferimento non abbiano ancora provveduto a regolare la propria
posizione sono considerati decaduti
Fermo restando l’obbligo di
osservanza dei doveri di cui all’art. 8 dello Statuto, i soci sono
tenuti anche a:
- osservare lo Statuto, il Regolamento
nazionale, quello regionale e le delibere degli organi sociali;
- cooperare per il raggiungimento degli
scopi sociali e astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli
stessi;
- provvedere al pagamento di tasse e
quote ordinarie e straordinarie entro i termini stabiliti;
- provvedere entro i termini stabiliti
dal Consiglio Direttivo Nazionale all’invio della dichiarazione di non
incompatibilità con l’art. 5 dello Statuto.
- 9. Organi della
Sezione Regionale
Gli organi dell’AITI Toscana sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere
L’Assemblea dei soci è composta da
tutti i soci della Sezione Toscana dell’AITI.
L’Assemblea è l’organo sovrano
della Sezione AITI Toscana e si riunisce in via ordinaria una volta all’anno
e in via straordinaria su convocazione del Presidente o qualora ne
faccia domanda almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.
La convocazione viene effettuata dal
Presidente con apposito invito che deve specificare luogo, data, ora e
ordine del giorno; tale invito deve essere spedito ai soci almeno 10
giorni prima della data stabilita.
L’ordine del giorno è preparato dal
Consiglio Direttivo Regionale per l’Assemblea ordinaria e da coloro i
quali la richiedono per l’Assemblea straordinaria.
Ogni socio può proporre argomenti da
inserire nell’ordine del giorno in tempo utile perché tale proposta
venga pubblicizzata.
Spetta all’Assemblea:
a) deliberare in merito all’indirizzo ed all’attività della Sezione;
b) recepire ed adattare alla situazione locale le decisioni prese dagli
organi nazionali;
c) decidere, ai sensi delle disposizioni transitorie di attuazione dello
Statuto nazionale, art. 25, primo comma, quale regime fiscale adottare;
d) approvare il bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Tesoriere;
e) eleggere il Consiglio Direttivo Regionale formato da almeno 7 membri;
f) decidere l’eventuale aumento della quota associativa regionale.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
- deliberare sulle modifiche del
presente regolamento e su quant’altro all’ordine del giorno.
L’Assemblea è presieduta dal
Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 11. Validità delle
Assemblee
L’Assemblea ordinaria è valida in
prima convocazione quando sia presente e rappresentata per delega la
maggioranza semplice (50% più 1) dei soci aventi diritto al voto e in
seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea straordinaria è valida
in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega i
due terzi e in seconda convocazione un terzo dei soci aventi diritto a
voto.
- 12. Rappresentanza in
Assemblea
I soci in regola con il pagamento delle
quote hanno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da altro socio
avente diritto a voto al quale conferiscono una delega scritta. Un socio
non può detenere più di tre deleghe.
Le votazioni avvengono di regola per
alzata di mano; le espressioni di voto per il rinnovo delle cariche
sociali sono invece a scrutinio segreto.
Hanno diritto di voto tutti i soci in
regola con il pagamento delle quote dell’anno precedente, sulla base
di un apposito elenco stilato dal tesoriere.
Le delibere dell’Assemblea ordinaria
sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti, in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Le delibere dell’Assemblea
straordinaria sono adottate con la maggioranza dei due terzi dei
presenti e votanti.
Le elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali hanno luogo ogni tre anni nel corso dell’Assemblea
ordinaria.
Ogni socio ordinario può avanzare la
propria candidatura che deve essere presentata per iscritto al
Presidente uscente entro il 31 marzo dell’anno di scadenza del mandato
del Consiglio in carica. Il giorno delle elezioni, l’Assemblea nomina
una Commissione Elettorale composta da un membro del Consiglio Direttivo
Regionale e da due soci che non siano candidati.
Le votazioni si svolgono per scrutinio
segreto su schede appositamente predisposte e controfirmate da un membro
della Commissione elettorale.
Alla chiusura del seggio la Commissione
procede allo spoglio palese e stila il verbale delle elezioni: risultano
eletti quei candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
- 15. Consiglio
Direttivo Regionale: Riunioni - Poteri - Funzioni
Il Consiglio Direttivo nomina al suo
interno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere; rimane in
carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo esegue le
direttive dell’Assemblea, prepara l’ordine del giorno per la
convocazione dell’Assemblea e decide su questioni urgenti facendosi
dovere di riferire in tempi brevi all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo delibera a
maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente, il Vicepresidente ed il
Tesoriere, nonché gli altri componenti il Consiglio Direttivo, decadono
dalla carica:
- per decesso
- per scadenza del mandato
- per dimissioni
- per perdita della qualità di socio
- per mozione di sfiducia motivata
presentata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e
approvata dall’Assemblea a maggioranza semplice.
In caso di decadenza, subentra il primo
dei non eletti; si procede a nuove elezioni solo se decade tutto il
Consiglio Direttivo Regionale.
a) Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione
Regionale.
In conformità con le delibere dell’Assemblea
e del Consiglio Direttivo Regionale rappresenta l’AITI Toscana nei suoi
rapporti con l’associazione nazionale e nei confronti della realtà
socio-culturale della regione; dirige l’attività della Sezione
Regionale; coordina l’attività del Consiglio Direttivo.
Presiede, assistito dal Segretario, tutte
le riunioni e - sempre in conformità con le delibere dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo Regionale - nomina tutte le commissioni che si
rendano necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.
Fa parte di diritto di tutte le
Commissioni.
Ha potere di firma sul conto corrente
bancario intestato all’Associazione, fermo restando il vincolo di
consultare gli altri componenti del Consiglio Direttivo Regionale per
qualsiasi prelievo destinato a copertura di spese al di fuori della
gestione ordinaria.
b) Il
Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e ne esercita le funzioni in
caso di vacanza della carica.
c) Il
Tesoriere provvede all’amministrazione del patrimonio e dei fondi della Sezione Regionale in esecuzione del bilancio preventivo approvato
dall’Assemblea e/o delle delibere del Consiglio Direttivo Regionale.
Cura le entrate e le uscite.
Predispone il bilancio consuntivo e
preventivo e la relazione annuale da porre a disposizione del Consiglio
Direttivo Regionale, unitamente alle scritture contabili almeno 15 gg.
prima dell’Assemblea regionale.
Sottopone i bilanci e la relazione all’esame
del Consiglio Direttivo Regionale e all’approvazione dell’Assemblea.
Deposita i fondi presso una banca
approvata dal Consiglio Direttivo Regionale e ha potere di firma.
Può nominare un vicetesoriere scelto fra
i Consiglieri eletti.
Il Segretario viene scelto dal
Presidente tra i Consiglieri eletti o tra i soci ordinari e può essere
sostituito, sentito il parere del Consiglio Direttivo Regionale.
Custodisce tutti i documenti dell’Associazione,
redige i verbali di tutte le riunioni ufficiali e cura la
corrispondenza.
L’attività della AITI Toscana si
articolerà in Commissioni. Ove possibile, è auspicabile che l’incarico
di coordinatore di ogni commissione coincida con quello di membro del
Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare
speciali gruppi di lavoro per singole iniziative, i quali saranno tenuti
a presentare una relazione sul lavoro svolto ad una riunione del
Consiglio Direttivo aperta ai soci. L’attività delle commissioni
dovrà inoltre essere regolamentata dall’art. 25, comma 8, delle norme
transitorie dello Statuto nazionale.
19. Disciplina degli
Iscritti
I soci che si rendano inadempienti agli
obblighi di cui all’art. 8 dello Statuto, nonché all’art. 8 del
presente Regolamento, sono sottoposti a procedimento disciplinare da
parte del Consiglio Direttivo Regionale e su iniziativa dello stesso.
Le sanzioni sono pronunciate dal
Consiglio Direttivo Regionale previa audizione dell’interessato. Esse
sono:
1) l’avvertimento,
2) la censura,
3) la proposta di esclusione ex art.
9 comma 5 dello Statuto,
L’avvertimento si infligge nei casi
di abusi o di mancanza di lieve entità. È rivolto oralmente dal
Presidente e se ne redige verbale
La censura si infligge nei casi di
abusi o di mancanze di grave entità e consiste nel biasimo formale per
la trasgressione accertata.
Il cumulo delle sanzioni di cui ai nn.
1 e 2 può dar luogo alla deliberazione della proposta di cui
al n. 3.
Nessuna sanzione può essere inflitta
senza che l’interessato sia stato invitato con raccomandata A/R a
comparire davanti al Consiglio Direttivo Regionale per presentare le
proprie discolpe. I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione
segreta, devono essere motivati e notificati entro 30 gg. dall’adozione.
Il presente Regolamento può essere
emendato con la maggioranza qualificata degli aventi diritto a voto in
sede di Assemblea straordinaria, purché l’argomento sia all’ordine
del giorno.
In caso di scioglimento della Sezione
regionale ex art. 25 dello Statuto, il Consiglio Direttivo Nazionale.
nomina un liquidatore che provvede alla destinazione da dare alle
attività patrimoniali e al reperimento dei fondi necessari per coprire
eventuali passività.
- 22. Disposizioni
finali e transitorie
Per quanto non previsto dal presente
Regolamento si fa riferimento allo Statuto.
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