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  AITI    Associazione Italiana Traduttori e Interpreti
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Fédération Internationale des Traducteurs

 

RACCOMANDAZIONE DI NAIROBI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editoriale

La “Raccomandazione sulla tutela legale dei Traduttori e della Traduzione e gli strumenti pratici per migliorare la Condizione dei Traduttori” è stata adottata dalla Conferenza Generale dell’UNESCO alla sua Diciannovesima Sessione a Nairobi il 22 Novembre, 1976.
Questo è stato il primo documento pubblicato da un organo internazionale a gettare luce sulla professione del traduttore e a mettere a confronto i popoli di tutte le nazionalità con i problemi fondamentali di questa professione.
Ha posto l’attenzione su una condizione di cose che richiede urgentemente un miglioramento, non solo nell’interesse della professione del traduttore ma anche nell’interesse della comprensione internazionale, la diffusione della cultura e l’incoraggiamento al progresso scientifico e alla crescita economica.
La Raccomandazione è stata redatta in molte lingue.
Per la versione in Spagnolo, Russo, e Arabo, contattare l’UNESCO, 7 Place de Fontenoy, F-75700 Parigi, Francia.

 

RACCOMANDAZIONE SULLA TUTELA LEGALE DEI TRADUTTORI E DELLA TRADUZIONE E GLI STRUMENTI PRATICI PER MIGLIORARE LA CONDIZIONE DEI TRADUTTORI
La Conferenza Generale dell’Organo delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, riunitosi a Nairobi dal 26 Ottobre al 30 Novembre 1976, alla sua diciannovesima sessione:
Considerato che
la traduzione promuove la comprensione fra i popoli e la cooperazione fra le nazioni facilitando la diffusione di opere letterarie e scientifiche, incluse opere tecniche, attraverso le frontiere linguistiche e l’interscambio di idee,
Sottolineando
il ruolo estremamente importante rivestito dal traduttore e dalla traduzione negli scambi internazionali nel campo della cultura, dell’arte e della scienza, in particolare nel caso di opere scritte o tradotte nelle lingue meno diffuse,
Riconoscendo
che la tutela dei traduttori è indispensabile al fine di assicurare traduzioni di qualità idonea ad adempiere in modo efficace il loro compito al servizio della cultura e dello sviluppo,
Ricordando
che, se i principi di questa tutela sono già contenuti nella Convenzione Universale sul Diritto D’Autore, mentre la Convenzione di Berna per la Tutela delle Opere Letterarie e Artistiche e anche un certo numero di leggi nazionali degli Stati Membri contiene disposizioni specifiche che concernono tale tutela, l’applicazione pratica di questi principi e disposizioni non è sempre adeguata,
Essendo dell’opinione
che se, in molti paesi in rispetto del diritto d’autore, i traduttori e le traduzioni godono di una tutela simile a quella garantita agli autori e alle opere letterarie e scientifiche, incluse opere tecniche, l’adozione di misure di natura essenzialmente pratica, che assimilino i traduttori alla categoria degli autori e siano specifiche per la professione del traduttore, è tuttavia giustificata per migliorare l’applicazione pratica delle leggi esistenti,
Avendo deciso,
nella sua diciottesima sessione, che la tutela dei traduttori dovrebbe essere oggetto di una raccomandazione agli Stati Membri secondo l’Articolo IV, paragrafo 4, della Costituzione, adotta il  22  Novembre 1976, la  presente Raccomandazione.
La Conferenza Generale raccomanda che gli Stati Membri applichino le seguenti disposizioni per quanto riguarda la tutela dei traduttori e delle traduzioni prendendo qualsiasi provvedimento legislativo o di altro tipo che si renda necessario, in conformità con le disposizioni legislative e la pratica istituzionale di ogni Stato, per rendere effettivi, nei loro rispettivi territori, i principi e gli standard stabiliti nella presente Raccomandazione.
La Conferenza Generale raccomanda che gli Stati Membri portino questa Raccomandazione all’attenzione delle autorità, dipartimenti o enti responsabili di materie che hanno a che fare con gli interessi morali e materiali dei traduttori e con la tutela delle traduzioni, delle varie organizzazioni o associazioni che rappresentano o promuovono gli interessi dei traduttori, e delle case editrici, impresari teatrali, emittenti radio e altri committenti o parti interessate.
La Conferenza Generale raccomanda che gli Stati Membri sottopongano all’Organizzazione, nei tempi e nei modi stabiliti dalla Conferenza Generale, dei resoconti sui provvedimenti da loro presi per rendere effettiva questa Raccomandazione.
I. DEFINIZIONI E SCOPO DELL’APPLICAZIONE
1.Ai fini di questa Raccomandazione:
(a)il termine “traduzione” denota la trasposizione di un’opera letteraria o scientifica, incluse opere tecniche, da una lingua in un’altra, che l’opera iniziale, o la traduzione, sia o no concepita per la pubblicazione come libro, rivista, periodico, o in altra forma, o per la rappresentazione teatrale, cinematografica, radiofonica o televisiva, o per ogni altro mezzo di comunicazione;
(b)il termine “traduttore” denota traduttori di opere letterarie o scientifiche, incluse opere tecniche;
(c)il termine “committenti” denota le persone o entità legali per le quali viene eseguita la traduzione.
2. Questa Raccomandazione si rivolge a tutti i traduttori senza riguardo per:
(a)la condizione legale applicabile nel caso che siano:
(i)traduttori indipendenti; o
(ii)traduttori salariati
(b)la disciplina alla quale appartiene l’opera tradotta;
(c)la natura full-time o part-time della loro posizione di traduttori.
II. LA POSIZIONE LEGALE GENERALE DEI TRADUTTORI
Gli Stati Membri dovrebbero accordare ai traduttori, nel rispetto delle loro traduzioni, la tutela concessa agli autori in base alle disposizioni delle convenzioni internazionali sul diritto d’autore delle quali sono parte interessata e/o alle loro leggi nazionali, ma senza pregiudizio dei i diritti degli autori delle opere originali tradotte.
III. PROVVEDIMENTI PER ASSICURARE L’APPLICAZIONE PRATICA DELLA TUTELA OTTENUTA DAI TRADUTTORI IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI E A LEGGI NAZIONALI RIGUARDANTI IL DIRITTO D’AUTORE
4. E’ auspicabile che venga concluso un accordo scritto fra il traduttore e il committente.
5. Come norma generale, un contratto che regoli i rapporti fra il traduttore e il committente, come nel caso di qualsiasi altro strumento legale idoneo a regolare tali rapporti, dovrebbe:
(a)concedere un’equa remunerazione al traduttore qualunque sia la sua condizione legale;
(b)almeno quando il traduttore non lavora come traduttore salariato, remunerarlo/a in proporzione al ricavato dalla vendita o all’uso della traduzione con il pagamento di un anticipo, tale anticipo verrà trattenuto dal traduttore qualunque sia il ricavato; o con il pagamento di una somma calcolata in conformità ad un altro sistema di remunerazione indipendente dalle vendite dove sia previsto o permesso dalla legislazione nazionale; o con pagamento di una somma equa in soluzione unica che può essere attuato dove il pagamento su base proporzionale si dimostra insufficiente o inapplicabile; il metodo appropriato di pagamento dovrebbe essere scelto tenendo conto del sistema legale del paese in questione e dove applicabile del tipo di opera originale tradotta;
(c)provvedere, quando appropriato, ad un pagamento supplementare dovesse l’uso fatto della traduzione andare al di la delle limitazioni specificate nel contratto;
(d)specificare che le autorizzazioni concesse dal traduttore si limitano ai diritti espressamente menzionati, questa disposizione si riferisce a eventuali nuove edizioni;
(e)stipulare che nel caso il traduttore non abbia ottenuto nessuna autorizzazione necessaria, il committente ha la responsabilità di ottenere tale autorizzazione;
f)stipulare che il traduttore concede al committente il godimento incontrastato di tutti i diritti garantiti e si impegna ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere gli interessi legittimi del committente e, quando appropriato, a osservare la regola del segreto professionale;
(g)stipulare che, oggetto delle prerogative dell’autore dell’opera originale tradotta, nessun cambiamento sarà apportato al testo di una traduzione destinata alla pubblicazione senza chiedere precedentemente l’autorizzazione del traduttore;
(h)assicurare al traduttore e alla sua traduzione una pubblicità, proporzionata a quella che viene concessa generalmente agli autori, in particolare, il nome dell’autore della traduzione dovrebbe apparire ben visibile in tutte le copie pubblicate della traduzione, sui cartelloni teatrali, negli annunci fatti in concomitanza di trasmissioni radio o televisive, nei titoli di coda di film e in qualunque altro materiale promozionale;
(i)fare in modo che il committente assicuri che la traduzione riporti le note necessarie per adeguarsi alle formalità del diritto d’autore in quei paesi dove ci si può ragionevolmente aspettare che venga applicato;
(j)provvedere alla risoluzione di qualunque controversia dovesse insorgere, in particolare riguardo alla qualità della traduzione, per quanto possibile, per mezzo di arbitrato o secondo le procedure stabilite dalla legislazione nazionale o con qualunque altro mezzo appropriato alla risoluzione di controversie che da una parte sia tale da garantire l’imparzialità e dall’altra sia facilmente accessibile e poco oneroso;
(k)citare le lingue da e verso le quali il traduttore traduce senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 1 (a), inoltre specificare espressamente il possibile impiego del traduttore come interprete.
6. Per facilitare la messa in atto delle misure raccomandate nei paragrafi 4, 5 e 14, gli Stati Membri dovrebbero, senza pregiudizio della libertà del traduttore di stipulare un contratto individuale, incoraggiare le parti coinvolte, in particolare le organizzazioni di categoria dei traduttori e altre organizzazioni o associazioni che li rappresentano, da una parte, e i rappresentanti dei committenti, dall’altra, ad adottare modelli di contratto o ad includere accordi collettivi basati sui provvedimenti suggeriti nella presente Raccomandazione e tener conto di tutte le situazione che si possono presentare sia a causa del traduttore o per la natura della traduzione.
7. Gli Stati Membri dovrebbero anche promuovere le misure per assicurare la rappresentanza effettiva dei traduttori e per incoraggiare la creazione e lo sviluppo di organizzazioni di categoria dei traduttori e altre organizzazioni o associazioni che li rappresentino, per definire le leggi e i doveri che dovrebbero regolare l’esercizio della professione, per difendere gli interessi morali e materiali dei traduttori e per facilitare gli scambi linguistici, culturali, scientifici e tecnici fra i traduttori e fra i traduttori e gli autori delle opere da tradurre. A questo fine, tali organizzazioni e associazioni potrebbero impegnarsi, dove la legge nazionale lo permette, in particolare nelle seguenti attività specifiche:
(a)promuovere l’adozione di standard che regolino la professione del traduttore; tali standard dovrebbero stabilire in particolare che il traduttore ha il dovere di fornire una traduzione di alta qualità sia dal punto di vista linguistico che stilistico e di garantire che la traduzione sia una trasposizione fedele dell’originale;
(b)studiare le basi per una remunerazione accettabile sia per i traduttori che per i committenti;
(c)elaborare procedure per assistere alla risoluzione di controversie sorte in relazione alla qualità della traduzione;
(d)consigliare i traduttori nella negoziazione con i committenti e cooperare con le altre parti interessate per stabilire contratti modello in relazione alla traduzione;
(e)impegnarsi a fare in modo che i traduttori individualmente o collettivamente, ed in accordo con le leggi nazionali o accordi collettivi che possono essere applicabili in questo campo, usufruiscano insieme agli autori di fondi ricevuti sia da fonti private che pubbliche;
(f)favorire gli scambi di informazioni su materie di interesse per i traduttori con la pubblicazione di bollettini informativi, l’organizzazione di incontri o con altri mezzi idonei;
(g)promuovere la costituzione e lo sviluppo di programmi specialistici per la formazione di traduttori;
(i)cooperare con altri enti nazionali, regionali o internazionali che lavorano per promuovere gli interessi dei traduttori, e con ogni centro informativo nazionale o regionale sul diritto d’autore istituito per assistere nell’affermazione dei diritti delle opere protette dal diritto d’autore, così come con il Centro Informativo Internazionale sul Diritto d’Autore dell’Unesco;
(j)mantenere stretti contatti con i committenti, così come con i loro rappresentanti o organizzazioni o associazioni di categoria, per difendere gli interessi dei traduttori; e negoziare accordi collettivi con tali rappresentanti o organizzazioni o associazioni dove si dimostri vantaggioso;
(k)contribuire in generale allo sviluppo della professione del traduttore.
8. Senza pregiudizio del paragrafo 7, l’appartenenza a organizzazioni o associazioni di categoria che rappresentano i traduttori non dovrebbe, comunque, essere una condizione necessaria alla tutela, dal momento che le disposizioni di questa Raccomandazione dovrebbero essere rivolte a tutti i traduttori, che siano o no membri di tali organizzazioni o associazioni.
IV. POSIZIONE SOCIALE E FISCALE DEI TRADUTTORI
9. Traduttori che lavorano come scrittori indipendenti, che siano pagati o no col diritto d’autore, dovrebbero beneficiare in pratica di ogni piano di assistenza sociale riguardante il pensionamento, la malattia, gli assegni familiari, etc., e di ogni forma di tassazione, generalmente applicata agli autori di opere letterarie o scientifiche, incluse opere tecniche.
10. I traduttori salariati dovrebbero essere trattati sulle stesse basi degli altri professionisti salariati e beneficiare dei piani sociali per loro previsti. A questo proposito, gli statuti professionali, gli accordi collettivi, e i contratti d’impiego formulati a riguardo dovrebbero menzionare espressamente la categoria dei traduttori di testi tecnici e scientifici, così che la loro condizione di traduttori possa essere riconosciuta, particolarmente riguardo alla loro classificazione professionale.

 

V. LE CONDIZIONI DI FORMAZIONE E DI LAVORO DEI TRADUTTORI
11. Gli Stati Membri dovrebbero riconoscere prima di tutto che la traduzione è una disciplina indipendente che richiede un’educazione distinta dall’insegnamento esclusivamente linguistico e che questa disciplina richiede una preparazione particolare. Gli Stati Membri dovrebbero incoraggiare l’affermazione di programmi di scrittura per i traduttori, specialmente in collaborazione con le organizzazioni e le associazioni di categoria dei traduttori, le università o altre istituzioni educative, e l’organizzazione di seminari o gruppi di lavoro. Si dovrebbe anche riconoscere che è utile per i traduttori poter usufruire di corsi di formazione continuativi.
12. Gli Stati Membri dovrebbero prendere in considerazione l’organizzazione di centri terminologici che potrebbero essere incoraggiati a intraprendere le seguenti attività:
(a)comunicare ai traduttori informazioni correnti riguardo alla terminologia da loro richiesta durante il normale svolgimento del loro lavoro;
(b)collaborare a stretto contatto con i centri terminologici in tutto il mondo con lo scopo di standardizzare e sviluppare l’internazionalizzazione della terminologia scientifica e tecnica così da facilitare il compito dei traduttori.
13. In collaborazione con le organizzazioni e le associazioni di categoria e le altre parti interessate, gli Stati Membri dovrebbero facilitare gli scambi di traduttori fra paesi diversi, così da consentire di migliorare la loro conoscenza della lingua con la quale lavorano e del contesto socio-culturale nel quale sono scritte le opere da loro tradotte.
14. Con la prospettiva di migliorare la qualità della traduzione, i seguenti principi e provvedimenti pratici dovrebbero essere espressamente riconosciuti negli statuti professionali menzionati nel sotto-paragrafo 7 (a) e in ogni altro accordo scritto fra i traduttori e i committenti:
(a)ai traduttori dovrebbe essere concesso una quantità ragionevole di tempo per portare a termine il loro lavoro;
(b)ogni documento e informazione necessaria alla comprensione del testo da tradurre e la prima stesura della traduzione dovrebbero, per quanto possibile, essere a disposizione dei traduttori;
(c)come regola generale, una traduzione dovrebbe essere fatta dall’opera originale, e ricorrere alla ritraduzione solo dove sia strettamente necessario;
(d)un traduttore dovrebbe, per quanto possibile, tradurre nella sua lingua madre o in una lingua nella quale ha dimestichezza tanto quanto nella sua lingua madre.
VI. PAESI IN VIA DI SVILUPPO
15. I principi e le norme stabilite in questa Raccomandazione possono essere adattate dai paesi in via di sviluppo in qualunque modo si ritenga necessario ad aiutarli a soddisfare le loro esigenze, e alla luce di disposizioni speciali per il bene dei paesi in via di sviluppo introdotti nella Convenzione Universale sul Diritto d’Autore rivista a Parigi il 24 Luglio 1971 e l’Atto di Parigi (1971) della Convenzione di Berna per la Tutela delle Opere Letterarie e Artistiche.
VII. DISPOSIZIONE FINALE
16.     Dove i traduttori  e le traduzioni godono di un livello di tutela che è, per certi aspetti, più favorevole di quello fornito in questa Raccomandazione, le sue disposizioni non dovrebbero essere invocate per diminuire la tutela già acquisita.
©FIT, 1996

        
       


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