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Editoriale

La
“Raccomandazione sulla tutela legale dei Traduttori e
della Traduzione e gli strumenti pratici per migliorare
la Condizione dei Traduttori” è stata adottata dalla
Conferenza Generale dell’UNESCO alla sua
Diciannovesima Sessione a Nairobi il 22 Novembre, 1976.
Questo
è stato il primo documento pubblicato da un organo
internazionale a gettare luce sulla professione del
traduttore e a mettere a confronto i popoli di tutte le
nazionalità con i problemi fondamentali di questa
professione.
Ha
posto lattenzione su una condizione di cose che
richiede urgentemente un miglioramento, non solo nellinteresse
della professione del traduttore ma anche nellinteresse
della comprensione internazionale, la diffusione della
cultura e lincoraggiamento al progresso scientifico
e alla crescita economica.
La Raccomandazione è stata redatta in molte lingue.
Per la versione in Spagnolo,
Russo, e Arabo, contattare lUNESCO, 7 Place de
Fontenoy, F-75700 Parigi, Francia.
RACCOMANDAZIONE
SULLA TUTELA LEGALE DEI TRADUTTORI E DELLA TRADUZIONE E
GLI STRUMENTI PRATICI PER MIGLIORARE LA CONDIZIONE DEI
TRADUTTORI
La Conferenza Generale dellOrgano
delle Nazioni Unite per lEducazione, la Scienza e
la Cultura, riunitosi a Nairobi dal 26 Ottobre al 30
Novembre 1976, alla sua diciannovesima sessione:
Considerato che
la traduzione promuove la
comprensione fra i popoli e la cooperazione fra le
nazioni facilitando la diffusione di opere letterarie e
scientifiche, incluse opere tecniche, attraverso le
frontiere linguistiche e linterscambio di idee,
Sottolineando
il ruolo estremamente importante
rivestito dal traduttore e dalla traduzione negli scambi
internazionali nel campo della cultura, dellarte e
della scienza, in particolare nel caso di opere scritte o
tradotte nelle lingue meno diffuse,
Riconoscendo
che la tutela dei traduttori è
indispensabile al fine di assicurare traduzioni di
qualità idonea ad adempiere in modo efficace il loro
compito al servizio della cultura e dello sviluppo,
Ricordando
che, se i principi di questa
tutela sono già contenuti nella Convenzione Universale
sul Diritto DAutore, mentre la Convenzione di Berna
per la Tutela delle Opere Letterarie e Artistiche e anche
un certo numero di leggi nazionali degli Stati Membri
contiene disposizioni specifiche che concernono tale
tutela, lapplicazione pratica di questi principi e
disposizioni non è sempre adeguata,
Essendo dellopinione
che se, in molti paesi in
rispetto del diritto dautore, i traduttori e le
traduzioni godono di una tutela simile a quella garantita
agli autori e alle opere letterarie e scientifiche,
incluse opere tecniche, ladozione di misure di
natura essenzialmente pratica, che assimilino i
traduttori alla categoria degli autori e siano specifiche
per la professione del traduttore, è tuttavia
giustificata per migliorare lapplicazione pratica
delle leggi esistenti,
Avendo deciso,
nella sua diciottesima sessione,
che la tutela dei traduttori dovrebbe essere oggetto di
una raccomandazione agli Stati Membri secondo lArticolo
IV, paragrafo 4, della Costituzione, adotta il
22 Novembre 1976, la presente
Raccomandazione.
La Conferenza Generale raccomanda
che gli Stati Membri applichino le seguenti disposizioni
per quanto riguarda la tutela dei traduttori e delle
traduzioni prendendo qualsiasi provvedimento legislativo
o di altro tipo che si renda necessario, in conformità
con le disposizioni legislative e la pratica
istituzionale di ogni Stato, per rendere effettivi, nei
loro rispettivi territori, i principi e gli standard
stabiliti nella presente Raccomandazione.
La Conferenza Generale raccomanda
che gli Stati Membri portino questa Raccomandazione allattenzione
delle autorità, dipartimenti o enti responsabili di
materie che hanno a che fare con gli interessi morali e
materiali dei traduttori e con la tutela delle
traduzioni, delle varie organizzazioni o associazioni che
rappresentano o promuovono gli interessi dei traduttori,
e delle case editrici, impresari teatrali, emittenti
radio e altri committenti o parti interessate.
La Conferenza Generale raccomanda
che gli Stati Membri sottopongano allOrganizzazione,
nei tempi e nei modi stabiliti dalla Conferenza Generale,
dei resoconti sui provvedimenti da loro presi per rendere
effettiva questa Raccomandazione.
I. DEFINIZIONI E
SCOPO DELLAPPLICAZIONE
1.Ai fini di questa
Raccomandazione:
(a)il termine traduzione
denota la trasposizione di unopera letteraria o
scientifica, incluse opere tecniche, da una lingua
in unaltra, che lopera iniziale, o la
traduzione, sia o no concepita per la pubblicazione come
libro, rivista, periodico, o in altra forma, o per la
rappresentazione teatrale, cinematografica, radiofonica o
televisiva, o per ogni altro mezzo di comunicazione;
(b)il termine traduttore
denota traduttori di opere letterarie o scientifiche,
incluse opere tecniche;
(c)il termine committenti
denota le persone o entità legali per le quali viene
eseguita la traduzione.
2. Questa Raccomandazione si
rivolge a tutti i traduttori senza riguardo per:
(a)la condizione legale applicabile nel
caso che siano:
(i)traduttori indipendenti; o
(ii)traduttori salariati
(b)la disciplina alla quale appartiene lopera
tradotta;
(c)la natura full-time o part-time della
loro posizione di traduttori.
II. LA POSIZIONE
LEGALE GENERALE DEI TRADUTTORI
Gli Stati Membri dovrebbero
accordare ai traduttori, nel rispetto delle loro
traduzioni, la tutela concessa agli autori in base alle
disposizioni delle convenzioni internazionali sul diritto
dautore delle quali sono parte interessata e/o alle
loro leggi nazionali, ma senza pregiudizio dei i diritti
degli autori delle opere originali tradotte.
III.
PROVVEDIMENTI PER ASSICURARE LAPPLICAZIONE PRATICA
DELLA TUTELA OTTENUTA DAI TRADUTTORI IN BASE A
CONVENZIONI INTERNAZIONALI E A LEGGI NAZIONALI
RIGUARDANTI IL DIRITTO DAUTORE
4. E auspicabile che venga
concluso un accordo scritto fra il traduttore e il
committente.
5. Come norma generale, un
contratto che regoli i rapporti fra il traduttore e il
committente, come nel caso di qualsiasi altro strumento
legale idoneo a regolare tali rapporti, dovrebbe:
(a)concedere unequa
remunerazione al traduttore qualunque sia la sua
condizione legale;
(b)almeno quando il traduttore
non lavora come traduttore salariato, remunerarlo/a in
proporzione al ricavato dalla vendita o alluso
della traduzione con il pagamento di un anticipo, tale
anticipo verrà trattenuto dal traduttore qualunque sia
il ricavato; o con il pagamento di una somma calcolata in
conformità ad un altro sistema di remunerazione
indipendente dalle vendite dove sia previsto o permesso
dalla legislazione nazionale; o con pagamento di una
somma equa in soluzione unica che può essere attuato
dove il pagamento su base proporzionale si dimostra
insufficiente o inapplicabile; il metodo appropriato di
pagamento dovrebbe essere scelto tenendo conto del
sistema legale del paese in questione e dove applicabile
del tipo di opera originale tradotta;
(c)provvedere, quando
appropriato, ad un pagamento supplementare dovesse luso
fatto della traduzione andare al di la delle limitazioni
specificate nel contratto;
(d)specificare che le
autorizzazioni concesse dal traduttore si limitano ai
diritti espressamente menzionati, questa disposizione si
riferisce a eventuali nuove edizioni;
(e)stipulare che nel caso il
traduttore non abbia ottenuto nessuna autorizzazione
necessaria, il committente ha la responsabilità di
ottenere tale autorizzazione;
f)stipulare che il traduttore
concede al committente il godimento incontrastato di
tutti i diritti garantiti e si impegna ad astenersi da
qualsiasi azione che possa compromettere gli interessi
legittimi del committente e, quando appropriato, a
osservare la regola del segreto professionale;
(g)stipulare che, oggetto delle
prerogative dellautore dellopera originale
tradotta, nessun cambiamento sarà apportato al testo di
una traduzione destinata alla pubblicazione senza
chiedere precedentemente lautorizzazione del
traduttore;
(h)assicurare al traduttore e
alla sua traduzione una pubblicità, proporzionata a
quella che viene concessa generalmente agli autori, in
particolare, il nome dellautore della traduzione
dovrebbe apparire ben visibile in tutte le copie
pubblicate della traduzione, sui cartelloni teatrali,
negli annunci fatti in concomitanza di trasmissioni radio
o televisive, nei titoli di coda di film e in qualunque
altro materiale promozionale;
(i)fare in modo che il
committente assicuri che la traduzione riporti le note
necessarie per adeguarsi alle formalità del diritto dautore
in quei paesi dove ci si può ragionevolmente aspettare
che venga applicato;
(j)provvedere alla risoluzione di
qualunque controversia dovesse insorgere, in particolare
riguardo alla qualità della traduzione, per quanto
possibile, per mezzo di arbitrato o secondo le procedure
stabilite dalla legislazione nazionale o con qualunque
altro mezzo appropriato alla risoluzione di controversie
che da una parte sia tale da garantire limparzialità
e dallaltra sia facilmente accessibile e poco
oneroso;
(k)citare le lingue da e verso le
quali il traduttore traduce senza pregiudizio delle
disposizioni del paragrafo 1 (a), inoltre specificare
espressamente il possibile impiego del traduttore come
interprete.
6. Per facilitare la messa in
atto delle misure raccomandate nei paragrafi 4, 5 e 14,
gli Stati Membri dovrebbero, senza pregiudizio della
libertà del traduttore di stipulare un contratto
individuale, incoraggiare le parti coinvolte, in
particolare le organizzazioni di categoria dei traduttori
e altre organizzazioni o associazioni che li
rappresentano, da una parte, e i rappresentanti dei
committenti, dallaltra, ad adottare modelli di
contratto o ad includere accordi collettivi basati sui
provvedimenti suggeriti nella presente Raccomandazione e
tener conto di tutte le situazione che si possono
presentare sia a causa del traduttore o per la natura
della traduzione.
7. Gli Stati Membri dovrebbero
anche promuovere le misure per assicurare la
rappresentanza effettiva dei traduttori e per
incoraggiare la creazione e lo sviluppo di organizzazioni
di categoria dei traduttori e altre organizzazioni o
associazioni che li rappresentino, per definire le leggi
e i doveri che dovrebbero regolare lesercizio della
professione, per difendere gli interessi morali e
materiali dei traduttori e per facilitare gli scambi
linguistici, culturali, scientifici e tecnici fra i
traduttori e fra i traduttori e gli autori delle opere da
tradurre. A questo fine, tali organizzazioni e
associazioni potrebbero impegnarsi, dove la legge
nazionale lo permette, in particolare nelle seguenti
attività specifiche:
(a)promuovere ladozione di
standard che regolino la professione del traduttore; tali
standard dovrebbero stabilire in particolare che il
traduttore ha il dovere di fornire una traduzione di alta
qualità sia dal punto di vista linguistico che
stilistico e di garantire che la traduzione sia una
trasposizione fedele delloriginale;
(b)studiare le basi per una
remunerazione accettabile sia per i traduttori che per i
committenti;
(c)elaborare procedure per
assistere alla risoluzione di controversie sorte in
relazione alla qualità della traduzione;
(d)consigliare i traduttori nella
negoziazione con i committenti e cooperare con le altre
parti interessate per stabilire contratti modello in
relazione alla traduzione;
(e)impegnarsi a fare in modo che
i traduttori individualmente o collettivamente, ed in
accordo con le leggi nazionali o accordi collettivi che
possono essere applicabili in questo campo, usufruiscano
insieme agli autori di fondi ricevuti sia da fonti
private che pubbliche;
(f)favorire gli scambi di
informazioni su materie di interesse per i traduttori con
la pubblicazione di bollettini informativi, lorganizzazione
di incontri o con altri mezzi idonei;
(g)promuovere la costituzione e
lo sviluppo di programmi specialistici per la formazione
di traduttori;
(i)cooperare con altri enti
nazionali, regionali o internazionali che lavorano per
promuovere gli interessi dei traduttori, e con ogni
centro informativo nazionale o regionale sul diritto dautore
istituito per assistere nellaffermazione dei
diritti delle opere protette dal diritto dautore,
così come con il Centro Informativo Internazionale sul
Diritto dAutore dellUnesco;
(j)mantenere stretti contatti con
i committenti, così come con i loro rappresentanti o
organizzazioni o associazioni di categoria, per difendere
gli interessi dei traduttori; e negoziare accordi
collettivi con tali rappresentanti o organizzazioni o
associazioni dove si dimostri vantaggioso;
(k)contribuire in generale allo
sviluppo della professione del traduttore.
8. Senza pregiudizio del
paragrafo 7, lappartenenza a organizzazioni o
associazioni di categoria che rappresentano i traduttori
non dovrebbe, comunque, essere una condizione necessaria
alla tutela, dal momento che le disposizioni di questa
Raccomandazione dovrebbero essere rivolte a tutti i
traduttori, che siano o no membri di tali organizzazioni
o associazioni.
IV. POSIZIONE
SOCIALE E FISCALE DEI TRADUTTORI
9. Traduttori che lavorano come
scrittori indipendenti, che siano pagati o no col diritto
dautore, dovrebbero beneficiare in pratica di ogni
piano di assistenza sociale riguardante il pensionamento,
la malattia, gli assegni familiari, etc., e di ogni forma
di tassazione, generalmente applicata agli autori di
opere letterarie o scientifiche, incluse opere tecniche.
10. I traduttori salariati
dovrebbero essere trattati sulle stesse basi degli altri
professionisti salariati e beneficiare dei piani sociali
per loro previsti. A questo proposito, gli statuti
professionali, gli accordi collettivi, e i contratti dimpiego
formulati a riguardo dovrebbero menzionare espressamente
la categoria dei traduttori di testi tecnici e
scientifici, così che la loro condizione di traduttori
possa essere riconosciuta, particolarmente riguardo alla
loro classificazione professionale.
V. LE CONDIZIONI
DI FORMAZIONE E DI LAVORO DEI TRADUTTORI
11. Gli Stati Membri dovrebbero
riconoscere prima di tutto che la traduzione è una
disciplina indipendente che richiede uneducazione
distinta dallinsegnamento esclusivamente
linguistico e che questa disciplina richiede una
preparazione particolare. Gli Stati Membri dovrebbero
incoraggiare laffermazione di programmi di
scrittura per i traduttori, specialmente in
collaborazione con le organizzazioni e le associazioni di
categoria dei traduttori, le università o altre
istituzioni educative, e lorganizzazione di
seminari o gruppi di lavoro. Si dovrebbe anche
riconoscere che è utile per i traduttori poter usufruire
di corsi di formazione continuativi.
12. Gli Stati Membri dovrebbero
prendere in considerazione lorganizzazione di
centri terminologici che potrebbero essere incoraggiati a
intraprendere le seguenti attività:
(a)comunicare ai traduttori
informazioni correnti riguardo alla terminologia da loro
richiesta durante il normale svolgimento del loro lavoro;
(b)collaborare a stretto contatto
con i centri terminologici in tutto il mondo con lo scopo
di standardizzare e sviluppare linternazionalizzazione
della terminologia scientifica e tecnica così da
facilitare il compito dei traduttori.
13. In collaborazione con le
organizzazioni e le associazioni di categoria e le altre
parti interessate, gli Stati Membri dovrebbero facilitare
gli scambi di traduttori fra paesi diversi, così da
consentire di migliorare la loro conoscenza della lingua
con la quale lavorano e del contesto socio-culturale nel
quale sono scritte le opere da loro tradotte.
14. Con la prospettiva di
migliorare la qualità della traduzione, i seguenti
principi e provvedimenti pratici dovrebbero essere
espressamente riconosciuti negli statuti professionali
menzionati nel sotto-paragrafo 7 (a) e in ogni altro
accordo scritto fra i traduttori e i committenti:
(a)ai traduttori dovrebbe essere
concesso una quantità ragionevole di tempo per portare a
termine il loro lavoro;
(b)ogni documento e informazione
necessaria alla comprensione del testo da tradurre e la prima
stesura della traduzione dovrebbero, per quanto
possibile, essere a disposizione dei traduttori;
(c)come regola generale, una
traduzione dovrebbe essere fatta dallopera
originale, e ricorrere alla ritraduzione solo dove sia
strettamente necessario;
(d)un traduttore dovrebbe, per
quanto possibile, tradurre nella sua lingua madre o in
una lingua nella quale ha dimestichezza tanto quanto
nella sua lingua madre.
VI. PAESI IN VIA
DI SVILUPPO
15. I principi e le norme
stabilite in questa Raccomandazione possono essere
adattate dai paesi in via di sviluppo in qualunque modo
si ritenga necessario ad aiutarli a soddisfare le loro
esigenze, e alla luce di disposizioni speciali per il
bene dei paesi in via di sviluppo introdotti nella
Convenzione Universale sul Diritto dAutore rivista
a Parigi il 24 Luglio 1971 e lAtto di Parigi (1971)
della Convenzione di Berna per la Tutela delle Opere
Letterarie e Artistiche.
VII. DISPOSIZIONE
FINALE
16. Dove
i traduttori e le traduzioni godono di un livello
di tutela che è, per certi aspetti, più favorevole di
quello fornito in questa Raccomandazione, le sue
disposizioni non dovrebbero essere invocate per diminuire
la tutela già acquisita.
©FIT, 1996

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Manutenzione
sito: G. Luka
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